Descrizione
Si comunica che in base all'art. 13-ter del DL n.145/2023 chiunque propone o concede in locazione, per finalita' turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno2017, n. 96, una unita' immobiliare ad uso abitativo o una porzionedi essa, ovvero il soggetto titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera, e' tenuto ad esporre il CIN all'esterno dello stabile in cui e' collocato l'appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici, nonche' ad indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato. I soggetti che esercitano attivita' di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici hanno l'obbligo di indicare, negli annunci ovunque pubblicati e comunicati, il CIN dell'unita' immobiliare destinata alla locazione per finalita' turistiche o ai sensi dell'articolo 4del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, conmodificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ovvero della struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera. I soggetti di cui al primo periodo sono tenuti ad osservare gliobblighi previsti dall'articolo 109 del testo unico delle leggi dipubblica sicurezza, di cui al regio decreto del 18 giugno 1931, n.773, e dalle normative regionali e provinciali di settore.
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Ultimo aggiornamento: 23 gennaio 2024, 10:29